Statuto

ARTICOLO 1

Scopi e sede dell’Istituto

È costituita, con sede in Aosta, una Associazione denominata « Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta – Institut d’histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste », già Istituto storico della Resistenza in Valle d’Aosta.
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone, con riguardo alla Regione Valle d’Aosta, di assicurare la più completa e ordinata documentazione della Resistenza dalle sue origini antifasciste alla Liberazione e di promuoverne lo studio e la conoscenza nell’ambito di una più generale ricerca sulla storia della società contemporanea e delle istituzioni autonomiste in Valle d’Aosta, a mezzo di pubblicazioni scientifiche, di proposte didattiche, di convegni, di mostre ed altre iniziative. L’Istituto è associato all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.

ARTICOLO 2

Associati

Possono essere soci tutti coloro, persone ed enti, che, condividendo gli scopi dell’Associazione, ne facciano domanda al Consiglio Direttivo. L’accoglimento è deciso insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può pertanto essere disposta per un periodo definito, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell’iscritto.
L’ammissione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto per l’approvazione degli atti di competenza dell’Assemblea ai sensi del presente Statuto.
A tutti gli associati è garantito il diritto di effettiva partecipazione alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall’Associazione, senza differenze di trattamento in merito ai diritti di ognuno nei confronti dell’Associazione.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, indegnità o morosità all’obbligo di versamento della quota annua di associazione. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea degli associati.

ARTICOLO 3

Organi dell’Istituto

Sono organi dell’Istituto:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’elezione degli organi amministrativi è libera, non potendo essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 4

Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli associati all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta esclusivamente da altri associati, ma nessun associato può avere comunque diritto a più di tre voti, compreso il suo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Gli associati sono convocati in assemblea almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, diretta a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea degli associati:
a) approva il programma annuale di attività dell’Istituto e la relazione annuale sull’attività scientifica svolta;
b) approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) elegge tra i propri soci il Consiglio Direttivo, con voto limitato ai 2/3 dei suoi componenti;
in caso di parità di voti, viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione;
d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, in caso di elezioni, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, che verrà inserito nei libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni degli organi dell’Istituto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci, e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai membri presenti.
L’Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta motivata di almeno un quarto dei soci.

Articolo 5

Consiglio Direttivo

L’Istituto è retto da un Consiglio Direttivo composto da nove membri. Esso dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti possono essere confermati.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta esclusivamente da altri associati, ma nessun associato può avere comunque diritto a più di tre voti, compreso il suo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano in età fra i presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l’esecuzione di particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) nominare il Presidente ed il Vicepresidente;
b) dare esecuzione ai deliberati dell’Assemblea;
c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al termine dell’esercizio finanziario che decorre dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la relazione annuale sull’attività scientifica svolta e la proposta annuale di programma di attività scientifica, che sottopone all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. I bilanci dovranno restare depositati presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne vorranno prendere lettura;
d) stabilire l’entità della quota associativa annuale;
e) approvare i provvedimenti necessari per l’attività gestionale dell’Istituto;
f) ammettere all’Associazione nuovi associati.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore dell’Istituto, che promuove ed organizza le attività scientifiche deliberate dall’Assemblea degli associati.

Articolo 6

Presidente

Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Istituto;
b) convoca e presiede l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo;
c) sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell’Istituto.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 7

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti distintamente dall’Assemblea degli associati. In caso di parità di voti, viene eletto revisore il più anziano di età. Esso dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti possono essere riconfermati. I membri supplenti intervengono in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi e subentrano agli stessi in caso di vacanza, per qualsiasi causa, di uno o più posti all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, di effettuare riscontri di cassa, di controllare le risultanze del bilancio preventivo e del conto consuntivo e di redigere le relazioni che saranno presentate all’Assemblea degli associati. Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono inserite, debitamente sottoscritte, nel libro verbale dei Sindaci Revisori.

Articolo 8

Modificazioni dello Statuto

L’Associazione provvede alle proprie spese di gestione:
a) con le quote associative;
b) con il contributo previsto dalla legge regionale;
c) con eventuali contributi ad essa assegnati dall’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia;
d) con eventuali contributi di persone fisiche ed enti pubblici e privati;
e) con eventuali rendite di deposito, lasciti, ecc.
Le entrate e le spese sono disposte con reversali e mandati firmati dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente. I versamenti delle quote o contributi associativi sono fatti a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, per cui, neppure in caso di scioglimento dell’Associazione o di morte, recesso o esclusione dell’associato, può esserne fatta richiesta di rimborso.
I versamenti degli associati non creano quote indivise di partecipazione e sono, pertanto, intrasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi che per causa di morte.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

Bilanci

Le modificazioni dello Statuto sono approvate dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli associati, ivi compresi coloro che abbiano esercitato il diritto di delega ai sensi dell’articolo 4 del presente statuto. In caso di scioglimento, che dovrà essere deliberato dai due terzi degli associati, l’Assemblea deciderà la devoluzione del patrimonio bibliotecario ed archivistico all’Archivio storico regionale.

Articolo 10

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.